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I datori di lavoro possono installare telecamere sorveglianza sui luoghi di lavoro senza ottenere il consenso del lavoratore, ma soltanto per ragioni organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.
Non possono essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all’attività lavorativa: le telecamere non devono essere puntate sui dipendenti, a meno che non si sospetti che vengano commessi illeciti dai lavoratori stessi (se si sono verificati casi di furti o frodi ai danni del datore di lavoro).
I dipendenti possono essere ripresi occasionalmente, ad esempio in aree di passaggio, corridoi ecc…
Nel caso in cui le telecamere riprendano anche occasionalmente uno o più dipendenti mentre lavorano (non se si riprendono mentre entrano ed escono dall’azienda) si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Le aziende inoltre devono informare i lavoratori della presenza di telecamere, attraverso cartelli ben visibili come da regolamento.
Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato rispetto allo scopo, anche nella durata di conversazione, che non dovrebbe superate i sette giorni, l’azienda dovrà nominare un responsabile per il trattenimento degli stessi e se le registrazioni possono comportare un rischio elevato per i lavoratori, predisporre anche una valutazione d’impatto preventiva, per evitare, ad esempio, violazione dei dati personali o altri accessi non autorizzati.

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Se una ditta individuale ha acquisito un credito di imposta per un intervento quindi può fruire del beneficio del 110 per cento, nel momento in cui viene a mancare il titolare dell’impresa tali crediti non possono passare ad una società se verrà costituita dagli eredi per la continuazione dell’attività.
I crediti d’imposta acquisiti mediante il meccanismo della cessione del credito ex art. 121 del DI 34/2020, sono veri e propri crediti, in questo caso vantati dalla persona fisica nei confronti dell’Erario, con il decesso cadono automaticamente in successione come altri eventuali crediti.
Saranno gli eredi a utilizzarli per quota, non rilevando l’eventuale costituzione di una nuova società che proseguirà l’attività del defunto, all’interno della quale tali crediti d’imposta erano stati acquisiti.

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Nel caso di decesso del titolare di un conto corrente la banca per poter attribuire le giacenze del cc a chi di dovere, richiede: - certificato di morte, l’atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva e copia del verbale di pubblicazione del testamento se presente – la dichiarazione di successione.
Tale documentazione è necessaria agli istituti di credito per identificare con sicurezza le persone a cui spetta la suddivisione oltre alla determinazione degli importi di spettanza di ciascuno che per legge o per testamento, hanno diritto a succedere.
Solitamente la Banca, per procedere alla liquidazione del conto corrente, si riserva un determinato periodo , in modo che non vi siano poi poste che rimangono impagate.
Il termine massino è di 3 mesi la tempistica varia anche in funzione dei servizi che sono legati al conto da chiudere.

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Se un datore di lavoro vìola l’assegnazione delle ferie ai dipendenti comporta diverse sanzioni in caso di verifica ispettiva, a seconda dell’infrazione commessa.
Il mancato godimento da parte di un dipendente delle ferie ossia le 4 settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio stabilito dai contratti collettivi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra(da 120 a 720 € che passa da 480 a 1800 €) se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificato in almeno 3 periodi di riferimento (da 960 a 5-400 €) non è ammesso il pagamento in misura ridotta se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.
Questi importi lievitano ulteriormente se nei 3 anni precedenti il datore sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti.

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La cessione di carburante da parte di una società tedesca presso una stazione di servizio ubicata in Italia è soggetta a reverse charge (trasferire il dovere del pagamento dell’IVA al cliente che si occupa del trasferimento dell’ammontare alle casse dello Stato).
Infatti l’art, 17 comma 2 del decreto IVA dispone che gli obblighi relativi alle cessioni di beni effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti. Pertanto è corretto che la fattura sia emessa dalla partita IVA tedesca e l’IVA sia assolta dal cliente, semprechè non sussistano i presupposti per l’esistenza di una organizzazione stabile ai fini IVA. A differenza per operazioni con i privati consumatori il soggetto Ue è tenuto a porre in essere gli adempimenti IVA tramite una partita IVA Italiana.

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Il professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica del piano di risanamento ex articolo 56 del Codice della crisi e dell’insolvenza, viene scelto, incaricato e remunerato dall’imprenditore.
Deve però essere indipendente al fine di assicurare un imparziale diligente e corretto svolgimento del proprio compito.
Tale requisito di indipendenza è assolto quando il professionista soddisfa integralmente i seguenti requisiti:
- È iscritto all’albo dei gestori di crisi e insolvenze delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali.
- È in possesso dei requisiti previsti dall’art, 2399 del Codice civile per i sindaci di società per azioni
- Non è legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi, da rapporti di natura professionale o personale.
- Il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non hanno prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né sono stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa ne hanno posseduto partecipazioni in essa.
Pertanto non basta che l’attestatore sia un semplice professionista indipendente a norma dell’articolo 2 del Dlgs 14/2019, dovrà possedere tutti i requisiti previsti al fine di garantire la propria indipendenza.

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È stata fatta una richiesto tramite pec (posta elettronica certificata) per il rimborso dell’IMU, in base alla sentenza della Corte costituzionale 209/2022, da parte di una persona che ha la residenza nel territorio dello stesso comune in cui vive la moglie ma in una diversa abitazione.
La richiesta è stata accettata ma il rimborso viene effettuato solo per gli ultimi 5 anni di Imu in quanto i precedenti anni vanno in prescrizione.
Infatti la normativa (art. 1 COMMA 164), prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.
Per altro lo stesso arco temporale è previsto a favore del comune per la notifica degli atti di accertamento, sicché comune e contribuente sono posti sullo stesso piano.

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Con le ferie collettive, ossia il periodo in cui un’attività lavorativa chiude per un periodo dando la possibilità ai dipendenti del riposo, il datore è tenuto al pagamento della retribuzione per i soli giorni maturati in capo ai dipendenti che non hanno un ammontare di giorni sufficienti a coprire l’intero periodo di chiusura aziendale.
Possono però retribuire anche il periodo eccedente, anticipando le ferie che gli stessi matureranno nei mesi successivi.
Durante tale periodo di ferie è possibile ottenere il differimento dei termini del pagamento dei contributi INPS.
Infatti il datore di lavoro deve presentare la domanda entro il 31 maggio di ogni anno.
L’INPS può autorizzare lo spostamento degli adempimenti di un solo mese, anche se il periodo di ferie viene fruito a cavallo dei due mesi.
La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini previsti dalla  legge.
Ad esempio, se il termine di cui viene chiesto il differimento è dal 20 dicembre (relativo a novembre) il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 gennaio e la presentazione del flusso Uniemens (comunicare mensilmente all’INPS i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi) dovrà avvenire entro il 31 gennaio.

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I lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie e i riposi da loro maturati a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di poter consentire a questi di assistere i figli minori che hanno bisogno di cure costanti, nella misura e  alle condizioni secondo le modalità stabilite nel rispettivi contratti collettivi  (anche aziendali) applicabili  al rapporto di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Nel caso in cui una persona ereditasse da sua madre i 2/6 di un immobile, dopo averne già ereditato 1/6 da padre nel 2003 e la parte restate ad un fratello con le stesse modalità avendo questo stabile in locazione a terzi volendo cedere le quote a una società immobiliare si chiede se la plusvalenza generata dalla cessione, che avviene prima dei 5 anni dell’acquisizione da parte di tali fratelli , è soggetta a tassazione e se tale plusvalenza, essendo pensionata in regime di quota 100 e che maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2027, potrebbe avere  conseguenze nel trattamento pensionistico.

- Il titolo di acquisizione dell’unità abitativa per successione ereditaria sottrae all’obbligo previsto all’0art 67 (Dpr 917/1986), in funzione della quale l’eventuale plusvalenza realizzata in seguito alla vendita non è soggetta a prelievo di imposta, neppure nell’evenienza in cui la durata del possesso sia inferiore a 5 anni.

-Nel caso in cui la vendita fosse redditualmente rilevante ( come potrebbe essere nel caso di una cessione di terreno edificabile), la tipologia di reddito così conseguito non interferirebbe con il diritto a percepire la pensione maturata nel regime di quota 100.

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