Il contratto “concordato” scade con il triennio e solo alla prima scadenza si intende prorogato di due anni, alla scadenza del contratto stesso, in mancanza di disdetta motivata da parte del locatore, si rinnova per un altro triennio e prosegue per altri due. I termini di durata del contratto sono tassativamente indicati dalla legge (art. 2 comma 5, legge 431/1998) e non possono essere derogati dalle parti.
Pertanto scaduta la proroga biennale, sostanzialmente si da via a un nuovo contratto, che può prevedere anche condizioni economiche diverse e che essendo nuovo è soggetto a nuova registrazione, contestualmente alla quale deve essere comunicata la volontà di optare per la tassazione mediante applicazione della cedolare secca, che sostituirà Irpef, addizionali e imposta di bollo o di registro.
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