Se una ditta individuale ha acquisito un credito di imposta per un intervento quindi può fruire del beneficio del 110 per cento, nel momento in cui viene a mancare il titolare dell’impresa tali crediti non possono passare ad una società se verrà costituita dagli eredi per la continuazione dell’attività .
I crediti d’imposta acquisiti mediante il meccanismo della cessione del credito ex art. 121 del DI 34/2020, sono veri e propri crediti, in questo caso vantati dalla persona fisica nei confronti dell’Erario, con il decesso cadono automaticamente in successione come altri eventuali crediti.
Saranno gli eredi a utilizzarli per quota, non rilevando l’eventuale costituzione di una nuova società che proseguirà l’attività del defunto, all’interno della quale tali crediti d’imposta erano stati acquisiti.
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