Nel caso in cui una persona ereditasse da sua madre i 2/6 di un immobile, dopo averne già ereditato 1/6 da padre nel 2003 e la parte restate ad un fratello con le stesse modalità avendo questo stabile in locazione a terzi volendo cedere le quote a una società immobiliare si chiede se la plusvalenza generata dalla cessione, che avviene prima dei 5 anni dell’acquisizione da parte di tali fratelli , è soggetta a tassazione e se tale plusvalenza, essendo pensionata in regime di quota 100 e che maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2027, potrebbe avere conseguenze nel trattamento pensionistico.
- Il titolo di acquisizione dell’unità abitativa per successione ereditaria sottrae all’obbligo previsto all’0art 67 (Dpr 917/1986), in funzione della quale l’eventuale plusvalenza realizzata in seguito alla vendita non è soggetta a prelievo di imposta, neppure nell’evenienza in cui la durata del possesso sia inferiore a 5 anni.
-Nel caso in cui la vendita fosse redditualmente rilevante ( come potrebbe essere nel caso di una cessione di terreno edificabile), la tipologia di reddito così conseguito non interferirebbe con il diritto a percepire la pensione maturata nel regime di quota 100.
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