Per applicare il regime forfettario con l’imposta sostitutiva del 5% per l’attività autonoma esercitata non deve essere una mera prosecuzione di un’altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti con la circolare 17/E/ 2012. Il documento di prassi ha chiarito che la preclusione ha finalità antielusive ed è volta ad evitare che si continui, di fatto, ad esercitare una precedente attività, modificandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo, al fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime.
Il periodo di prova è quel periodo di tempo, stabilito nel contratto di lavoro che serve ad appurare la convenienza del rapporto da entrambe le parti che hanno firmato. Durante il periodo di prova valgono gli stessi diritti e doveri del contratto di assunzione firmato, con l’unica differenza che tale rapporto di lavoro può essere terminato in tronco ossia senza preavviso, senza una giusta causa e senza l’obbligo di rilasciare una motivazione. Si deve considerare però che in base a tale particolarità, cioè la possibile interruzione senza preavviso e alcune cause specifiche, il rapporto può essere assimilato almeno durante il periodo di prova a un contratto di lavoro a tempo determinato, cioè destinato ad interrompersi. Quindi anche in considerazione della breve durata dello stesso si ritiene che tale rapporto di lavoro possa essere considerato marginale e quindi non dovrebbe preludere l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% prevista per le nuove attività. Tuttavia, non sembra che l’Agenzia delle Entrate abbia affrontato specificatamente il problema costituito dalla rilevanza dei rapporti di lavoro dipendente durante il periodo di prova.
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