Il professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica del piano di risanamento ex articolo 56 del Codice della crisi e dell’insolvenza, viene scelto, incaricato e remunerato dall’imprenditore.
Deve però essere indipendente al fine di assicurare un imparziale diligente e corretto svolgimento del proprio compito.
Tale requisito di indipendenza è assolto quando il professionista soddisfa integralmente i seguenti requisiti:
- È iscritto all’albo dei gestori di crisi e insolvenze delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali.
- È in possesso dei requisiti previsti dall’art, 2399 del Codice civile per i sindaci di società per azioni
- Non è legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi, da rapporti di natura professionale o personale.
- Il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non hanno prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né sono stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa ne hanno posseduto partecipazioni in essa.
Pertanto non basta che l’attestatore sia un semplice professionista indipendente a norma dell’articolo 2 del Dlgs 14/2019, dovrà possedere tutti i requisiti previsti al fine di garantire la propria indipendenza.
Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.