L’Amministratore condominiale ha obblighi e oneri nei confronti del proprietario degli appartamenti locati.
- In quanto agli obblighi gestionali valgono l’art. 1137 del Codice Civile, che consente al controllo da parte del condomino dell’operato dell’amministratore attraverso il procedimento di impugnazione della delibera assembleare, e/o l’articolo 1129 dello stesso codice, i cui commi 11° e 12° consentono la revoca dell’amministratore di condominio di cui alla legge 4/2013 (ove l’amministrazione sia iscritto a una di esse).
- L’Amministratore di condominio è tenuto ad inviare l’avviso di convocazione per l’assemblea a norma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, direttamente al condomino /proprietario e (non all’inquilino), pena l’annullamento dell’assemblea che può essere oggetto di impugnazione. In questo senso il lettore può impugnare l’assemblea cui non sia stato convocato, entro 30 giorni dalla data in cui abbia ricevuto il relativo verbale. L’invio del verbale può essere richiesto con raccomandata o pec all’amministratore.
- Bisogna chiarire che l’amministratore di condominio non è tenuto, salvo specifico incarico a comunicare al proprietario alcunchè in ordine alla morosità dell’inquilino. Infatti in tema di rapporto condominio/inquilini vale l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la legge 392/1978 che disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, non ha innovato in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici, quindi l’amministratore ha diritto di riscuotere i contributi e le spese per le cose comuni e dei servizi, nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino
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