La relazione tecnica, ex art. 8 comma 1, del Dlgs 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, deve essere presentata entro l’inizio dei lavori; in caso contrario, l’intervento è irregolare dal punto di vista urbanistico e i benefici fiscali (anche sotto forma di detrazioni in dichiarazione dei redditi) non si rendono applicabili.
Per quanto riguarda l’ecobonus condomini al 70%, l’art. 2 del Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, prevede l’esclusione, per gli interventi futuri, della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, con la conferma della facoltà di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura qualora, in data precedente al 17 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abitativo.
Pertanto, sei i lavori sono iniziati contestualmente al deposito della Cila, i benefici fiscali non si rendono applicabili nemmeno sotto forma di detrazioni d’imposta in dichiarazione dei redditi, in quanto l’intervento è irregolare sotto il profilo urbanistico. Se per contro, la relazione tecnica è stata presentata dopo il deposito della Cila, ma prima dell’inizio dei lavori, i benefici fiscali si applicano e sono possibili anche la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura (art. 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020.
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