Nei casi in cui in una famiglia ci sia una persona con una disabilità grave ossia una invalidità del 100% vi è la possibilità di usufruire del congedo biennale da parte di un famigliare per seguire tale persona infatti:
- Secondo quanto disposto dall’art. 42 comma 5 del dlgs 151/2021 dopo la sentenza della corte costituzionale 19/2009 è fruibile dal coniuge o da un figlio che sia convivente con la persona portatore di handicap con grave disabilità. In caso di cause invalidanti o di mancanza del coniuge convivente o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. Pertanto, perché possa scattare la possibilità di assistenza da parte di un figlio convivente, è necessario che il coniuge del portatore di handicap sia assente oppure soffra di patologie invalidanti, solo ove ci sia la certezza che il coniuge in questione si affetto da una di queste patologie, ci sarà la possibilità per il figlio convivente chiedere il congedo biennale.
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