Nel contratto di locazione, il deposito cauzionale è costituito da una somma di denaro che il conduttore versa al locatore a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, con particolare riguardo a eventuali danni che venissero arrecati all’immobile nel corso della locazione.
In questo modo il proprietario viene tutelato da danneggiamenti arrecati dal conduttore o dell’inadempimento al pagamento dei canoni o di altri oneri accessori.
Il deposito cauzionale è simile al pegno irregolare, in quanto il locatore può disporre del denaro ricevuto in deposito, purchè al termine della locazione restituisca la stessa somma.
Il locatore non potrà di sua iniziativa trattenere a fine rapporto il deposito cauzionale, ma nell’eventualità di danni potrà rivalersi sullo stesso sempre che il conduttore si dichiari d’accordo.
Diversamente, il proprietario dell’immobile dovrà restituire il deposito cauzionale al rilascio dell’immobile e agire giudizialmente per l’accertamento e la quantificazione del pregiudizio lamentato.
Qualora il locatore trattenga la somma dopo il rilascio, temendo, ad esempio danni non accertati giudizialmente, il conduttore potrà chiedere la restituzione con una azione legale, a sua volta, il locatore potrà rivendicare in via riconvenzionale pretese risarcitorie per eventuali danni.
È bene precisare che, in mancanza di verbale di rilascio, nel quale il locatore da atto dell’assenza di danni e dell’integrale pagamento delle obbligazioni del conduttore, la restituzione spontanea del deposito cauzionale non assume ulteriore significato di dichiarazione implicita della insussistenza di obbligazioni inadempiute da parte del conduttore.
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