Per chiedere la cessione dell’obbligo del mantenimento nel caso di separazione e uno dei coniugi convive con altra persona ci si deve rivolgere al giudice, nel frattempo la quota mensile deve essere pagata.
Se tale motivazione sarà ritenuta valida, si potrà ottenere la modifica con decorrenza dal momento della domanda, in relazione ai principi che si stanno facendo strada nella giurisprudenza.
Si potrà eventualmente chiedere indietro quanto versato dopo avere iniziato l’azione di modifica secondo la legge.
Pertanto dalla lettura dell’art. 447 del CC, che si occupa degli alimenti e ne reclude la cedibilità e la compensazione, si sosteneva infatti la irripetibilità del contributo al mantenimento di un coniuge, una volta che questo fosse stato pagato.
La corte suprema ha stabilito che la revoca dell’assegno di mantenimento pagato da un coniuge separato all’altro può operare retroattivamente se, nella valutazione della situazione economica del coniuge beneficiario, è emerso che questo dispone di una stabile capacità lavorativa e reddituale, con conseguente condanna alla restituzione dalla data della domanda dell’ex coniuge.
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