L’alloggio condominiale destinato al portiere rientra tra i beni comuni, nel caso in cui sia stato soppresso il servizio di portineria, il condominio è legittimato ad affittare o vendere l’immobile e i proventi andranno ripartiti fra tutti i condomini proprietari, in proporzione ai rispettivi millesimi POSSEDUTI.
Per procedere alla vendita è necessario il consenso di tutti i proprietari per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
In alternativa il condominio può scegliere di affittare l’alloggio, in questo caso, il contratto di locazione deve essere approvato dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti, in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti e almeno 333 millesimi di valore dell’edificio.
È necessaria invece, l’unanimità DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO nel caso in cui la locazione abbia una durata superiore ai 9 anni.
Riguardo al contratto, è possibile scegliere tra locazioni brevi, libere, a canone concordato, transitorie, per studenti universitari ecc…
L’amministratore riscuote i canoni mensili e, più in generale, adempie ai compiti in capo al locatore, fra cui la registrazione del contratto e l’aggiornamento del canone.
Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it
Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.