I criteri di riparto delle spese condominiali previsti dalla legge (art 1123 c. c) possono essere derogati da una diversa convenzione, sia essa contenuta in un regolamento contrattuale oppure attraverso il consenso di tutti i partecipanti al condominio riuniti in assemblea.
Può essere che negli stabili di nuova edificazione, il costruttore si sia assegnato l’incarico di predisporre il regolamento dell’esonero alle spese condominiali sugli appartamenti rimasti di sua proprietà in quanto invenduti.
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