I rimborsi chilometrici dal punto di vista dell’imposta sul reddito, sono deducibili se rispettano i limiti previsti dall’art. 95, comma 3, del Dpr 917/1986.
Qualora i dipendenti o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa siano stati autorizzati a utilizzare un autoveicolo di proprietà dell’azienda (oppure noleggiato) per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative agli autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, o 20 se con motore diesel. In riferimento all’Irap non ci sono disposizioni che limitano espressamente la deducibilità dei rimborsi chilometrici.
A riguardo la circolare 27/E/2009 ha chiarito che restano indeducibili, le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda.
La dottrina maggioritaria ritiene che siano deducibili i rimborsi chilometrici sostenuti per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, in quanto i relativi costi sono ora integralmente deducibili dall’Irap; continuerebbero ad essere indeducibili ai fini Irap i costi chilometrici per le trasferte effettuate dai collaboratori – e dai dipendenti a tempo determinato, in quanto i relativi costi non sono deducibili ai fin Irap.
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