Se in un condominio viene indetta un’assemblea condominiale e un condomino non intende partecipare all’assemblea ne attribuire delega, non risulta la sussistenza di una norma specifica che imponga all’amministratore di condominio (o al presidente dell’assemblea, se a conoscenza) di allegare al verbale documenti o lettere su richiesta del singolo condomino assente.
Infatti l’art. 1130 n°7 del Codice Civile si limita a stabilire che l’amministratore deve curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee.
Nel registro del verbale delle assemblee sono altresì annotate le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni e le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta.
Pertanto la decisione spetta all’assemblea che può anche decidere di non allegare documenti o altro, ritenendoli esempio non pertinenti.
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