Ai fini dell’attestazione dell’avvenuta esecuzione di almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 (art.119,comma 8-bis del dl 2020) l’Agenzia delle entrate si è limitata a chiarire che, qualora il contribuente eserciti l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, ex art 121 del Dl 34/2020, in relazione ai sal (stati avanzamento lavori), “l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del Sal assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori”
Al di fuori del Sal, invece, la norma non ha espressamente indicato documenti necessari ad attestare l’avvenuta esecuzione dei lavori per almeno il 30%. Pertanto in assenza di precise indicazioni normative di prassi ufficiale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha affermato che il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30%,dall’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo : libretto delle misure, stato dell’avanzamento dei lavori , rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture)da tenere a disposizione di una eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.
La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie.
Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione stessa, con i relativi allegati venga trasmessa tempestivamente via pec o raccomandata al committente e all’impresa.
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