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IL CONDUTTORE DEL DEPOSITO NON HA DIRITTO DI PRELAZIONE

Se una società di capitali possiede un immobile concesso in locazione ad un’altra società di capitali e il contratto è stipulato per uso deposito con la clausola che le attività svolte non comporteranno contatti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
L’attività di deposito merci in un magazzino non gode del diritto di prelazione di cui all’art. 38 della legge 392/1978, infatti, il diritto di prelazione è volto a proteggere l’avviamento commerciale ed agevolare il modo di essere di una determinata zona attraverso il mantenimento dei punti vendita esistenti, soltanto nel caso in cui l’immobile sia utilizzato per lo svolgimento di una attività che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Di conseguenza, non è configurabile la prelazione riguardo un magazzino nel quale viene depositata e prelevata merce.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

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Last modified on Venerdì, 08 Marzo 2024 16:44

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