La cessione di carburante da parte di una società tedesca presso una stazione di servizio ubicata in Italia è soggetta a reverse charge (trasferire il dovere del pagamento dell’IVA al cliente che si occupa del trasferimento dell’ammontare alle casse dello Stato).
Infatti l’art, 17 comma 2 del decreto IVA dispone che gli obblighi relativi alle cessioni di beni effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti. Pertanto è corretto che la fattura sia emessa dalla partita IVA tedesca e l’IVA sia assolta dal cliente, semprechè non sussistano i presupposti per l’esistenza di una organizzazione stabile ai fini IVA. A differenza per operazioni con i privati consumatori il soggetto Ue è tenuto a porre in essere gli adempimenti IVA tramite una partita IVA Italiana.
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