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Primo Piano

Primo Piano (148)

Per la chiusura agevolata delle liti pendenti è stabilito che si perfeziona con la presentazione della domanda con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023, se gli importi dovuti superano mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima, vengono applicati gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Dal 2023 gli interessi legali sono applicabili nella misura del 5% annuo.
È esclusa la compensazione prevista dall’art 17 del decreto legislativo 241/1997.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata. Se non ci sono importi da pagare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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Cerchiamo di fare chiarezza.
Un soggetto privo di una qualsivoglia contribuzione può percepire l’assegno sociale o la pensione di cittadinanza in forza non della propria contribuzione accantonata, ma dal reddito famigliare e dagli indicatori dell’ISEE aggiornati.
Calcoli che si consiglia di far effettuare ad un CAF

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Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento all’’articolo unico della legge 197/2022 che dispone che le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della chiusura delle liti pendenti.
In questo caso il processo viene ed il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata all’organo giurisdizionale.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, con la conseguenza che nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiedere alla parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio.

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E’ stata introdotta con la legge di Bilancio 2023 una nuova forma di OPZIONE DONNA che, assieme ai requisiti anagrafici, è stato necessario rivestire alcuni status soggettivi….care giving (chi presta servizio a livello famigliare o professionale a un malato, specialmente terminale), invalidità, essere dipendenti o licenziate da aziende in crisi.
Nel caso in cui la lavoratrice avesse maturato entro il 31/12/21 i requisiti (58 anni per le dipendenti, 59 per le autonome (con almeno 35 anni di contributi effettivi) sarà possibile attivare la vecchia forma di opzione donna anche in assenza di figli e degli status di bisogno della legge 197/2022 (tale legge ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti).
Si ricordi inoltre che anche la precedente versione (che era in vigore precedentemente) prevedeva una finestra di 12 mesi di attesa per le lavoratrici subordinate e 18 per le autonome.

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Ai fini del superbonus, l’art. 119, comma 9 bis, del DL 34/2020, convertito in legge 77/2020, stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea di condominio sono valide se prese con la maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Se si tratta di una delibera assembleare per approvare lavori cui si applica il 90% (lavori avviati nel 2023) è sufficiente l’approvazione dei condomini che rappresentano almeno un terzo della proprietà.
Con le stesse percentuali può anche essere approvata la delibera avente progetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato. In presenza di tali condizioni, la spesa può essere accollata soltanto ad alcuni condomini, che fruiscono dell’intero beneficio, anche superando il limite delle tabelle millesimali. In tal caso, pure, l’intervento rimane condominiale, i pagamenti e le fatture devono transitare per l’amministratore.
In assenza dell’accollo, tutti i condòmini sono obbligati a pagare le spese sostenute sulla base della tabella millesimale.
In presenza di morosi, si provvede con le procedure ordinarie (fino al decreto ingiuntivo). Gli interventi che rientrano nel superbonus sono opere almeno di manutenzione straordinaria e considerato che non è prevista alcuna deroga che prevede l’obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, il condominio dovrà costituire preventivamente un fondo speciale pari all’importo dei lavori.
Se tali lavori devono essere eseguiti in base a un contratto, che non prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

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SI.
Quando si maturano i requisiti per poter percepire la pensione di vecchiaia è consigliabile presentare la domanda prima possibile anche se la prescrizione è quinquennale.
Si considera che, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, oppure, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (20 anni) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.
Su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda e che, ai fini del conseguimento della prestazione, è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

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In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione, si può procedere alla regolarizzazione anche con riferimento alla sola prima annualità.
Poiché secondo l’art. 69 del DPR 131/1986 la tardiva registrazione, se effettuata entro 30 giorni, è soggetta alla sanzione dal 60 al 120%, la base di commisurazione della sanzione ridotta è il 60%.
La sanzione ridotta è pari al 6% cioè a un decimo del minimo.
Invece la sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo trova applicazione solo nelle ipotesi di omesso versamento dell’imposta dichiarata, che è diversa dalla tardiva registrazione.

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Dopo un licenziamento un lavoratore presenta la domanda per beneficiare della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) che è stata accolta.
In seguito decide di avviare le pratiche per aprire una attività, una ditta individuale con iscrizione al Registro Imprese come ditta “attiva”. Entro il 30 giorni dall’avvio dell’attività ha chiesto l’anticipazione Naspi, ma la richiesta è stata respinta per mancata comunicazione del reddito presunto dopo l’apertura della Partita Iva.
È giusta la non concessione all’anticipazione NASPI?
Bisogna fare riferimento alla circolare INPS 174/2017, nella quale si precisa che il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione della Naspi in un’unica soluzione deve presentare all’Inps, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 gg dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda Naspi, se la suddetta attività era preesistente.
Per inizio attività l’INPS intende la data di invio all’ufficio del Registro delle Imprese, della comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Pertanto la domanda intesa ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità, deve essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione unica. Pur in presenza di un impegno dichiarato in domanda, da parte del disoccupato, a segnalare iscrizioni ad albi professionali e/o aperture di partite Iva successive alla presentazione della domanda, di prestazione di disoccupazione, sarà cura della struttura territoriale, dove viene effettuata l’apertura della partita Iva o l’iscrizione ad un albo professionale, verificare se l’attività sia effettivamente svolta. Se è così e l’interessato non ha provveduto a comunicare l’avvio con indicato il reddito presunto ci sarà la decadenza della presentazione.
Pertanto, anche se il reddito presunto fosse zero, non avendolo dichiarato, è corretto il respingimento da parte dell’INPS

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Attualmente la legge prevede queste norme.
Facciamo l’esempio di una persona che noleggia imbarcazioni, in regime forfettario e che nel 2019 acquista una barca a vela non pagando l’IVA, ex art. B-bis del Dpr 633/1972.
Volendo vendere tale imbarcazione ad una persona fisica, non soggetta ad IVA si chiede come dovrebbe essere la fattura.
In questo caso la cessione dell’imbarcazione è esclusa da IVA, in quanto è un’operazione posta in essere da un forfettario.
L’art. 1 comma 58, lettera a, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, dispone che i contribuenti forfettari non esercitano la rivalsa dell’imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti.
Non rileva, ai fini del regime della cessione, la circostanza che l’IVA non sia stata addebitata al momento dell’acquisto.

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Si. Potrebbe ma non è facile integrare i presupposti di questo reato.
Il continuo abbaiare di un cane integra gli estremi di una fastidiosa immissione di rumore a cui la legge con l’art 844 cc, consente di porre rimedio nel momento in cui questo rumore supera i limiti di tolleranza.
Il ripetersi costante di un rumore può provocare un serio disagio alla psiche di ogni persona e provocare dei danni che sono risarcibili nella misura proporzionale alle prove fornite dal presunto danneggiato.
Sarà di competenza del giudice decidere, di assumere i provvedimenti più opportuni, potrebbe anche ordinare l’allontanamento dell’animale e il suo affidamento a specifici centri, oltre che condannare al risarcimento del danno colui che dovrebbe avere l’obbligo di cure e di sorveglianza dell’animale.
Sotto il profilo penale, l’art 659 del cp prevedo tra l’altro, che chi non impedisce rumori di animali e disturba le occupazioni e il riposo delle persone soggiungendo in tal caso alla pena, alternativamente, dall’arresto fono  a tre mesi o all’ammenda fino a 309 euro.

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