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Se un professionista ha emesso e incassato nel 2022, fatture per prestazioni professionali con ritenuta d’acconto e gli viene chiesto lo storno successivamente alla registrazione, come si dovrà comportare.
Se un’operazione per la quale è stata emessa fattura e successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di una dichiarazione di nullità, annullamento /revoca, restituzione rescissione o simili, o in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente o prestatore del servizio, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Le note di credito in diminuzione, sono facoltative a differenza di quelle in aumento. Pertanto, per il suddetto caso, si potrà emettere nota di credito a totale storno della fattura emessa, oppure procedere al rimborso della somma percepita al netto della ritenuta.

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Per quanto riguarda la rottamazione quater è esclusa ogni forma di compensazione ex art.17, mediante crediti disponibili, da effettuare nel modello F24.
I pagamenti delle somme dovute per la definizione agevolata in un’unica soluzione, potranno essere effettuati solo utilizzando i bollettini precompilati allegati alle comunicazioni o mediante la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione degli importi, o tramite versamento diretto, recandosi agli sportelli dell’agente della Riscossione.

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L’art. 139 del Codice di procedura civile stabilisce che, se la notifica di un atto non può avvenire in mani proprie, la consegna di copia dell’atto può essere effettuata nell’ordine a uno dei seguenti soggetti:
- Persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o all’azienda;
- Portiere dello stabile;
- Vicino di casa.

Ogni volta che una notifica non avviene nelle mani del destinatario, l’agente che effettua la notifica deve darne notizia al contribuente tramite raccomandata.
In base all’art. 139 per le notifiche civili la raccomandata è necessaria solo quando la notifica avviene nelle mani del portiere o del vicino di casa, mentre, come stabilito dall’art. 60, nelle notifiche tributarie la raccomandata è imposta ogniqualvolta il contribuente e il consegnatario non coincidano e quindi, per esempio, quando l’atto è consegnato a un familiare (moglie o figli) a un addetto alla casa, al proprietario o al vicino di casa.
Quando si ritiene che la notifica di un atto impositivo e cartelle sia inesistente (nel senso che il contribuente non abbia preso visione degli atti), si potrà ricorrere contro l’atto successivo alla cartella, che sarà notificato dalla Riscossione, quale l’intimazione ad adempiere o il provvedimento di misura cautelare o esecutiva, domandandone la nullità per violazione dell’art. 19.

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Ad oggi non esiste alcun argomento o normativa specifica che obblighi le banche ad accettare richieste di chiusura di un conto corrente pervenuta a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Si precisa inoltre che non tutte le banche richiedono una comunicazione di chiusura del proprio conto corrente con raccomandata A/R (con avviso di ricevimento), questo modo è sicuramente preferibile in quanto si ha la certezza che l’istituto bancario abbia ricevuto tale richiesta.
Ci sono vai modi di presentare la richiesta di chiusura:
- La consegna a mano della richiesta di chiusura del cc dove risulta aperto o presso una filiale della stessa banca;
- L’invio di Raccomandata mezzo posta;
- La consegna a mano in una diversa banca dove il cliente intrattiene un altro cc, ma solo nel caso in cui egli possa essere considerato “consumatore”.
Il motivo per cui non è possibile chiudere un cc tramite PEC (posta elettronica certificata) risiede nel fatto che, al momento della chiusura è necessario restituire libretti di assegni in proprio possesso, come pure le carte di debito e di credito che dovranno essere annullate. La restituzione di quanto detto può avvenire anche a mezzo posta con l’inserimento nella busta inviata a mezzo raccomandata a/r.
Pertanto è comprensibile che le banche non accettino una procedura di chiusura del conto tramite PEC, ma devono sempre accettare una chiusura di conto tramite Raccomandata anche a mano.

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Per la chiusura agevolata delle liti pendenti è stabilito che si perfeziona con la presentazione della domanda con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023, se gli importi dovuti superano mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima, vengono applicati gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Dal 2023 gli interessi legali sono applicabili nella misura del 5% annuo.
È esclusa la compensazione prevista dall’art 17 del decreto legislativo 241/1997.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata. Se non ci sono importi da pagare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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Cerchiamo di fare chiarezza.
Un soggetto privo di una qualsivoglia contribuzione può percepire l’assegno sociale o la pensione di cittadinanza in forza non della propria contribuzione accantonata, ma dal reddito famigliare e dagli indicatori dell’ISEE aggiornati.
Calcoli che si consiglia di far effettuare ad un CAF

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Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento all’’articolo unico della legge 197/2022 che dispone che le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della chiusura delle liti pendenti.
In questo caso il processo viene ed il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata all’organo giurisdizionale.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, con la conseguenza che nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiedere alla parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio.

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E’ stata introdotta con la legge di Bilancio 2023 una nuova forma di OPZIONE DONNA che, assieme ai requisiti anagrafici, è stato necessario rivestire alcuni status soggettivi….care giving (chi presta servizio a livello famigliare o professionale a un malato, specialmente terminale), invalidità, essere dipendenti o licenziate da aziende in crisi.
Nel caso in cui la lavoratrice avesse maturato entro il 31/12/21 i requisiti (58 anni per le dipendenti, 59 per le autonome (con almeno 35 anni di contributi effettivi) sarà possibile attivare la vecchia forma di opzione donna anche in assenza di figli e degli status di bisogno della legge 197/2022 (tale legge ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti).
Si ricordi inoltre che anche la precedente versione (che era in vigore precedentemente) prevedeva una finestra di 12 mesi di attesa per le lavoratrici subordinate e 18 per le autonome.

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Ai fini del superbonus, l’art. 119, comma 9 bis, del DL 34/2020, convertito in legge 77/2020, stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea di condominio sono valide se prese con la maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Se si tratta di una delibera assembleare per approvare lavori cui si applica il 90% (lavori avviati nel 2023) è sufficiente l’approvazione dei condomini che rappresentano almeno un terzo della proprietà.
Con le stesse percentuali può anche essere approvata la delibera avente progetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato. In presenza di tali condizioni, la spesa può essere accollata soltanto ad alcuni condomini, che fruiscono dell’intero beneficio, anche superando il limite delle tabelle millesimali. In tal caso, pure, l’intervento rimane condominiale, i pagamenti e le fatture devono transitare per l’amministratore.
In assenza dell’accollo, tutti i condòmini sono obbligati a pagare le spese sostenute sulla base della tabella millesimale.
In presenza di morosi, si provvede con le procedure ordinarie (fino al decreto ingiuntivo). Gli interventi che rientrano nel superbonus sono opere almeno di manutenzione straordinaria e considerato che non è prevista alcuna deroga che prevede l’obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, il condominio dovrà costituire preventivamente un fondo speciale pari all’importo dei lavori.
Se tali lavori devono essere eseguiti in base a un contratto, che non prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

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SI.
Quando si maturano i requisiti per poter percepire la pensione di vecchiaia è consigliabile presentare la domanda prima possibile anche se la prescrizione è quinquennale.
Si considera che, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, oppure, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (20 anni) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.
Su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda e che, ai fini del conseguimento della prestazione, è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

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