L’art. 139 del Codice di procedura civile stabilisce che, se la notifica di un atto non può avvenire in mani proprie, la consegna di copia dell’atto può essere effettuata nell’ordine a uno dei seguenti soggetti:
- Persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o all’azienda;
- Portiere dello stabile;
- Vicino di casa.
Ogni volta che una notifica non avviene nelle mani del destinatario, l’agente che effettua la notifica deve darne notizia al contribuente tramite raccomandata.
In base all’art. 139 per le notifiche civili la raccomandata è necessaria solo quando la notifica avviene nelle mani del portiere o del vicino di casa, mentre, come stabilito dall’art. 60, nelle notifiche tributarie la raccomandata è imposta ogniqualvolta il contribuente e il consegnatario non coincidano e quindi, per esempio, quando l’atto è consegnato a un familiare (moglie o figli) a un addetto alla casa, al proprietario o al vicino di casa.
Quando si ritiene che la notifica di un atto impositivo e cartelle sia inesistente (nel senso che il contribuente non abbia preso visione degli atti), si potrà ricorrere contro l’atto successivo alla cartella, che sarà notificato dalla Riscossione, quale l’intimazione ad adempiere o il provvedimento di misura cautelare o esecutiva, domandandone la nullità per violazione dell’art. 19.
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