Le vigenti normative stabiliscono che volendo dare in comodato d’uso gratuito ad un figlio un appartamento per un tempo e/o per un uso determinato, con l’obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta dopo un determinato periodo, si applica quanto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.
In assenza di una forma prescritta dalla legge, il contratto può essere concluso liberamente, non necessitando dell’intervento del notaio.
L’ adempimento della registrazione serve per fruire dell’agevolazione IMU
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