Il divieto di cumulo reddituale, totale o parziale, è previsto per specifiche categorie di trattamenti pensionistici: le cosiddette quote (100,102 e 103) la pensione per lavoratori precoci o, ancora, l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti per i superstiti sono caratterizzati di temporanei o permanenti divieti di contemporanea percezione di redditi da lavoro.
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