Le rate per debiti contributivi sono generalmente 24, in determinati casi eccezionali si può arrivare a 36 o a 60.
L’estinzione del debito in 36 rate si può consentire se il ritardo o mancato pagamento dipenda da alcune situazioni rilevanti ossia: procedure concorsuali per le quali sia già stato emanato il provvedimento dichiarativo; ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di un processo di riorganizzazione o crisi economiche settoriali, riconversione e ristrutturazione; contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti dovuti a vario titolo ed aventi le stesse scadenze .
La dilazione in 60 rate deve essere autorizzata con decreto del ministro del lavoro e con quello dell’Economia ed è prevista solo se il mancato pagamento è dovuto da:
-oggettive incertezze dovute a sopravvenuti orientamenti diversi giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa; fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine fissato dall’art.124 comma 1 del Codice Penale e sempre che l’interessato esibisca certificazione dell’autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia.
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