Qualsiasi abbia interesse, abbreviando il termine decennale per l’accettazione o la rinuncia, può chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinunzia all’eredità.
Decorso inutilmente tale termine, il chiamato perde il diritto di accettare.
Attraverso tale rimedio, chiamato “actio interrogatoria”, si consente agli interessati di ovviare agli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dal perdurante stato di incertezza.
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