Se al termine di una locazione un conduttore non consegna le chiavi dell’immobile al locatore lo stesso dovrà ottenere un titolo esecutivo mediante la procedura di sfratto per cessata locazione (art.657-669 del Codice di Procedura Civile) il procedimento andrà instaurato avanti al tribunale del luogo dove si trova l’immobile.
Ottenuto tale titolo il proprietario dovrà promuovere l’azione di rilascio (sfratto).
Nel caso all’interno venissero trovati mobili o altro di proprietà del conduttore il proprietario dovrà procedere all’offerta per intimazione, se il creditore si rifiuta di ritirarli il locatore dovrà eseguire il deposito dei bene, che una volta accettato dal creditore, estingue l’obbligazione.
In caso contrario dovrà farsi autorizzare dal tribunale a venderli come beni pignorati e depositarne il prezzo.
Entrambe le procedure impongono la notifica di atti per i quali, se il destinatario risulta irreperibile si dovrà utilizzare il il procedimento previsto dall’art. 143 del codice di procedura civile della notificazione a persone di residenza, domicilio o dimora sconosciuti.
Pertanto si tratta di una attività alquanto lunga e dispendiosa necessariamente gestita da un legale.
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