La ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua nel caso non vi siano contatori installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere fatta con riferimento alla legge art. 1123 (le spese condominiali vanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale alla posizione di piano posseduta).
Il criterio di divisione preferito dalla giurisprudenza è quello dell’effettivo consumo per ciascun condomino rilevato con strumentazione tecnica.
Anche se vi sono contatori ci sono spese che non sono riferibili al consumo del singolo, quali i canoni contrattuali, i costi per il consumo per la pulizia delle parti comuni e quelli nel caso di dispersione.
Questi costi dovranno essere suddivisi secondo le regole generali come anche per la perdita di acqua dovuta ad un guasto che va ad interessare la tubatura condominiale.
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