Dopo un licenziamento un lavoratore presenta la domanda per beneficiare della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) che è stata accolta.
In seguito decide di avviare le pratiche per aprire una attività, una ditta individuale con iscrizione al Registro Imprese come ditta “attiva”. Entro il 30 giorni dall’avvio dell’attività ha chiesto l’anticipazione Naspi, ma la richiesta è stata respinta per mancata comunicazione del reddito presunto dopo l’apertura della Partita Iva.
È giusta la non concessione all’anticipazione NASPI?
Bisogna fare riferimento alla circolare INPS 174/2017, nella quale si precisa che il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione della Naspi in un’unica soluzione deve presentare all’Inps, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 gg dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda Naspi, se la suddetta attività era preesistente.
Per inizio attività l’INPS intende la data di invio all’ufficio del Registro delle Imprese, della comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Pertanto la domanda intesa ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità, deve essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione unica. Pur in presenza di un impegno dichiarato in domanda, da parte del disoccupato, a segnalare iscrizioni ad albi professionali e/o aperture di partite Iva successive alla presentazione della domanda, di prestazione di disoccupazione, sarà cura della struttura territoriale, dove viene effettuata l’apertura della partita Iva o l’iscrizione ad un albo professionale, verificare se l’attività sia effettivamente svolta. Se è così e l’interessato non ha provveduto a comunicare l’avvio con indicato il reddito presunto ci sarà la decadenza della presentazione.
Pertanto, anche se il reddito presunto fosse zero, non avendolo dichiarato, è corretto il respingimento da parte dell’INPS
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