×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 802

LA MOGLIE CON UN SOLO FIGLIO EREDITA IL 50% DAL DE CUIUS

Quesito
Nel caso in cui muoia una persona che oltre ad altri beni possiede un immobile (non abitazione principale) in comproprietà al 50% con la coniuge in comunione legale dei beni. Non risulta alcun testamento e le eredi sono la moglie e la figlia del defunto. Si chiede come vanno indicate, nella dichiarazione di successione, le quote dell’immobile in comproprietà?
È corretto riportare il 25% alla vedova e il 25% alla figlia? Successivamente dopo la voltura, si potrà inviare un’istanza in carta semplice all’ufficio del catasto per eliminare l’indicazione del regime di comunione dei beni dalla quota di proprietà del coniuge superstite, oppure tale richiesta può essere già fatta in sede di dichiarazione di successione?
Il de cuius possedeva anche un terreno, che in visura è riportato come particella divisa in due porzioni. In dichiarazione di successione è sufficiente indicare il foglio e la particella con il reddito dominicale complessivo, oppure si devono evidenziare entrambe le porzioni?

Secondo l’art. 581 del C. Civile, nell’ipotesi di concorso del coniuge con un solo figlio del de cuius, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità. L’eliminazione della dizione (comunione dei beni) nella visura catastale non è chiesta dalla legge; infatti, di per sé, il decesso del coniuge, scioglie il matrimonio e di conseguenza, pur se non espressamente contemplato tra le ipotesi di cui all’art. 191 del C Civile è causa di scioglimento della comunione legale. Per ultimo, alle indicazioni identificative del terreno da riportare in successione, i dati richiesti nel modello legale sono relativi a foglio e particella.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
PEDEMONTANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155

 

                                                                            

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Lunedì, 30 Settembre 2024 13:47

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.