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PER LA SRLS NON C’È OBBLIGO DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

QUESITO:

Sul versamento della compatibilità professionale e della funzione di controllo, se una società fosse stata costituita in forma di srls sarebbe cambiato qualcosa?
Non sarebbe cambiato nulla…
Il decreto 155 del 26 luglio 2022 del ministero dello Sviluppo Economico, emanato in base al decreto legislativo 183 del 8 novembre 2011prevede la possibilità di inserire nello statuto che “la revisione legale dei conti è affidata a un organo di controllo/revisore nominato nella persona iscritta all’apposito registro ai sensi di legge”.
Tale previsione, del tutto nuova in quanto non contemplata nello statuto standard della società a responsabilità limitata semplificata non telematica, risolve alcuni interrogativi, tra cui il quesito.
Il fatto che la società a responsabilità limitata semplificata in questione incorra nell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per superamento di almeno uno dei parametri dimensionali previsti dall’art. 2477 del Codice civile, non necessariamente determina l’obbligo di trasformazione della stessa in società a responsabilità limitata ordinaria, essendo possibile una modifica dell’atto costitutivo standard al fine di tener conto delle possibilità offerte dal decreto 155 del luglio 2022.

 

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

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Last modified on Lunedì, 30 Settembre 2024 14:06

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