×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 802

UN RICORSO PER LA GESTIONE CONDOMINIALE INEFFICIENTE

Nel caso in cui si abiti in un condominio con appartamento di proprietà e con altre unità immobiliari sempre di proprietà, viene deliberato a maggioranza di non avvalersi di un amministratore esterno, a causa dei costi elevati.
Ogni tipo di segnalazione richiesta o problema riguardante gli spazi comuni venga sistematicamente ignorata da parte dell’amministratore, l’unica possibilità è quella di ricorrere all’ autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione, perché prenda i provvedimenti necessari alla manutenzione del bene comune.
In particolare in mancanza di amministratore di condominio vale l’articolo 1105 ultimo comma, del Codice Civile, dettato in tema di comunione, ma applicabile al condominio per il quale se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza.
Ossia se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’ autorità giudiziaria competente.
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Lunedì, 29 Aprile 2024 07:56

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.