L’assegnazione agevolata degli immobili, rappresenta un atto traslativo in forza del quale il socio riceve dei beni dalla società a fronte di una riduzione della propria quota.
Al fine delle imposte dirette e indirette, tale atto è paragonato ad una compravendita e comporta il cambio di titolo del bene trasferito.
Pertanto, il calcolo del periodo quinquennale oltre il quale la cessione dell’immobile non è produttiva di plusvalenza imponibile decorre dall’atto di assegnazione. Viceversa, la trasformazione della società in società semplice non rappresenta un atto traslativo, ma una modifica soggettiva del soggetto intestatario degli immobili, quindi la verifica del periodo di possesso ultra quinquennale non decorre dall’atto di trasformazione, ma dal momento in cui la società trasformata ha originariamente acquistato gli immobili.
Per questa ragione è spesso più conveniente la trasformazione in società semplice e la successiva cessione degli immobili, piuttosto che l’assegnazione al socio e la successiva cessione da parte di questi.
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