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EREDITÀ, L'ESPERTO RISPONDE

Buongiorno, io e mio cugino abbiamo ricevuto in eredità da uno zio (celibe e senza figli), rispettivamente   fratello di mio padre e di sua madre (entrambi in vita), la quota di partecipazione del 30% in due distinte società Srl.  A mio cugino una società operante nel settore tessile e a me una operante nel settore delle macchine tessili. Dopo la chiusura della successione è risultato che lo zio vantava nei confronti di entrambe le società dei crediti personali di importo differente per finanziamenti infruttiferi che non erano stati ricompresi nel testamento né nell’asse ereditario. Chiedo pertanto, in mancanza di indicazioni precise nel testamento, come vengono attribuiti questi crediti? Vanno ripartiti in base all’assegnazione ereditaria delle rispettive quote di partecipazione nelle rispettive società finanziate o vanno attribuite a tutti gli eredi?
Grazie.

Risponde l'Avv. Bressanello

Trattandosi di finanziamento infruttifero e non finanziamento in conto capitale, le somme vengono versate dai soci, in base alla loro quota di partecipazione sociale, a titolo di mutuo a favore della società con l’obbligo della restituzione   da parte di quest’ultima entro dei termini stabiliti in sede di delibera assembleare.  La società risulta pertanto debitrice nei confronti del socio e l’estinzione del debito non potrà che avvenire mediante il pagamento verso quest’ultimo o verso i sui eredi.
L’attribuzione   delle quote in due distinte   società   sono state assegnate dal defunto a vantaggio di alcuni eredi piuttosto che ad altri e nel caso specifico impone delle riflessioni sulla base del principio espresso dalla Cassazione (n. 16049 del 29.07.2015) secondo il quale la cessione della quota sociale da parte del socio, ove non specificato, conserva la titolarità del credito “uti singulus”. In sostanza viene affermato che in mancanza di una indicazione specifica saranno tutti gli eredi a beneficiare del credito da finanziamento in proporzione alle attribuzioni ricevute.
Un’ulteriore sentenza della Cassazione (n.6132 del 30.03.2016) stabilisce che nonostante il finanziamento infruttifero risulti dai documenti contabili delle società partecipate, il rimborso dello stesso rappresenta un evento sopravvenuto dotato di autonoma rilevanza dichiarativa e impositiva e pertanto assoggettabile all’applicazione dell’imposta di successione in misura superiore.       

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Last modified on Mercoledì, 28 Dicembre 2022 16:30

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