Il soggetto che attiva la procedura della rinuncia dell’eredità a distanza di tempo dall’apertura della successione risulta non avere mai assunto la veste giuridica di erede.
Pertanto, legittimato a provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto sarà colui che ricopre la qualifica di erede nel periodo utile alla presentazione della dichiarazione stessa.
Simili considerazioni (ed effetti) vanno rilevate in merito al riconoscimento dell’eventuale quota di credito d’imposta, risultante dalla dichiarazione del decuius, che non potrà quindi essere attribuita al rinunziante.
Quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione delle spese funerarie nella misura del 19% calcolata su importo massimo di 1550 € (se titolare di un reddito lordo non superiore a 120mila euro), sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
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