I minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di entrambi i genitori.
I nonni e bisnonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con nipoti minorenni, (art. 317 bis del Codice Civile) tanto che, per far valere le proprie ragioni, possono rivolgersi al Tribunale per minorenni.
Il secondo comma di questo articolo 317 bis, prevede però, che il giudice deve adottare i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse dei minori.
Il carattere del rapporto nonno-nipote indica una spontaneità di relazione non una coercizione: il mantenimento di rapporti significativi non può essere assicurato tramite la costituzione del bambino a una relazione sgradita e non voluta, quindi nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto 12 anni, ma va valutata la possibilità di individuare strumenti capaci di creare la necessaria spontaneità nella relazione.
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