L’art. 1583 del Codice Civile prevede che se in una casa locata vi sia la necessità di svolgere riparazioni e che non si possa arrivare, alla scadenza del contratto, il conduttore deve provvedere alla soluzione del problema.
L’art. 1584 del Codice Civile stabilisce a sua volta che, qualora l’esecuzione della riparazione si protragga per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre 20 gg, il conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata della riparazione stessa e all’entità del mancato godimento, salvo chiedere la risoluzione del contratto se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della casa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia.
Le norme citate non prevedono alcun particolare criterio per determinare l’entità della riduzione del canone nel caso in cui le opere si protraggano per oltre 20 gg, ne esistono prassi in questo senso.
A decidere sull’entità della riduzione del canone saranno i giudici. in base a dati concreti e alla cosiddetta induzione dell’utilità.
Nel caso di presenza di ponteggi sulla facciata, si può tenere conto della diminuzione della superfice dell’alloggio disponibile, (supponendo che esso non goda più dell’uso di una grande terrazza esterna e della funzione aeroilluminante di alcune finestre) e ridurre proporzionalmente il canone di locazione.
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