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DOPO LA MORTE DEL CESSIONARIO IL CREDITO DERIVANTE DAL BONUS NON PASSA AUTOMATICAMENTE AGLI EREDI?

La questione si può inquadrare così.
Nel caso che un coniuge fiscalmente incapiente ceda il proprio bonus relativo al 110 % (sorto su un immobile di sua proprietà) all’altro coniuge, che in seguito muore, le rate residue del credito, alla luce dell’esame della disciplina tributaria e civilistica, appare dubitabile il fatto che il credito acquisito dal cessionario poi defunto possa essere trasmesso agli eredi.
Infatti, il defunto non è titolare di una detrazione le cui quote residue si trasferiscano automaticamente agli eredi che siano nella detenzione materiale e diretta dell’abitazione oggetto dei lavori, ma è titolare di un credito di imposta acquisito a seguito della cessione a suo favore, da parte dell’altro coniuge che aveva sostenuto le spese agevolate, della relativa detrazione originariamente spettante.
Il credito di imposta, non è un credito fiscale da rimborso, per questo motivo non pare essere qualificabile come un credito trasferibile per successione agli eredi.
Infatti secondo l’art. 121, comma 3, del DL 34/2020, La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata a nuovo negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it

 

                                                                            

 

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Last modified on Giovedì, 15 Giugno 2023 14:22

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