La questione si può inquadrare così.
Nel caso che un coniuge fiscalmente incapiente ceda il proprio bonus relativo al 110 % (sorto su un immobile di sua proprietà) all’altro coniuge, che in seguito muore, le rate residue del credito, alla luce dell’esame della disciplina tributaria e civilistica, appare dubitabile il fatto che il credito acquisito dal cessionario poi defunto possa essere trasmesso agli eredi.
Infatti, il defunto non è titolare di una detrazione le cui quote residue si trasferiscano automaticamente agli eredi che siano nella detenzione materiale e diretta dell’abitazione oggetto dei lavori, ma è titolare di un credito di imposta acquisito a seguito della cessione a suo favore, da parte dell’altro coniuge che aveva sostenuto le spese agevolate, della relativa detrazione originariamente spettante.
Il credito di imposta, non è un credito fiscale da rimborso, per questo motivo non pare essere qualificabile come un credito trasferibile per successione agli eredi.
Infatti secondo l’art. 121, comma 3, del DL 34/2020, La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata a nuovo negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
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