Nel caso in cui capitasse di trovarsi addebitata in cc una somma il cui ordine di bonifico non è mai stato disposto è probabile che la banca sia corresponsabile (con il vero e proprio truffatore) per non avere disposto idonei sistemi antifrode.
La diligenza dell’accordo bancario implica l’obbligo di adozione di un modello organizzativo adeguato alla tipologia di operazione posta in essere, tenendo conto che l’attività bancaria rientra nella categoria delle attività pericolose, ex art 2050 del codice civile.
È orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici, spetta all’istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente e l’eventuale uso di codici di accesso al sistema da parte di terzi rientra nel rischio professionale dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche volte a verificare la riferibilità.
Pertanto se la banca non dimostra la riconducibilità delle operazioni contestate, né di avere adottato tutte le misure idonee per salvaguardare la sicurezza del correntista, essa non può ritenersi estranea all’accaduto.
Qualora succedesse si consiglia di rivolgersi all’Abf (arbitro bancario finanziario) autorità deputata a dirimere controversie di tal genere.
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