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APPLICAZIONE DELL’IMU SULL’ABITAIZONE PRINCIPALE IN RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sono qualificati dall’art 3 del DPR 380/2001.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la modifica, l’eliminazione e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con sagoma, caratteristiche planivolumetriche, per l’applicazione delle normative sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
Considerato che la normativa IMU prevede di valorizzare l’area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione oppure fino alla data in cui, comunque, il fabbricato ristrutturato è utilizzato, si ritiene che se il soggetto passivo vi mantiene la residenza anagrafica e anche la dimora abituale, egli possa considerare il fabbricato come abitazione principale con conseguente esclusione dall’IMU.
Se invece il contribuente ha mantenuto formalmente la residenza anagrafica nell’immobile, ma di fatto non lo utilizza pertanto non ha la dimora abituale, dovrà versare l’IMU sulla base dell’area fabbricabile.  

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 6 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel. 0445.374352
www.rlmitaly.it

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Last modified on Martedì, 09 Aprile 2024 14:17

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