Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento all’’articolo unico della legge 197/2022 che dispone che le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della chiusura delle liti pendenti.
In questo caso il processo viene ed il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata all’organo giurisdizionale.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, con la conseguenza che nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiedere alla parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio.
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