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SPESE E ONERI DI MANUTENZIONE DEL SOFFITTO/SOLAIO DELL’ATTICO

Il criterio di ripartizione delle spese necessarie per la manutenzione o la conservazione del lastrico solare di proprietà o in uso esclusivo del singolo condomino è dettato dall’art. 1126 del Codice Civile, che stabilisce per un terzo a carico del condomino che ne ha l’uso o la proprietà e per due terzi a capo dei proprietari delle unità immobiliari a esso sottostanti.
Nel caso in cui invece il lastrico sia di proprietà comune tra tutti i condomini e quindi svolga la sua unica funzione di copertura dell’edificio o comunque il suo uso sia destinato a tutti i condomini che vi possono collocare le proprie antenne televisive e/o ricetrasmittenti in genere le spese restano a carico della collettività condominiale e ciascuno vi partecipa in base alla propria quota millesimale.
Anche il condomino proprietario di una unità immobiliare sottostante il lastrico che usa in via esclusiva deve concorrere ai due terzi di spese a carico di tutti i condomini, oltre al terzo che grava solo su di lui.
Vi sono però delle eccezioni, nel caso per esempio in cui l’intervento sul lastrico sia conseguenza della mancata manutenzione da parte del condominio, che, avendone la piena disponibilità, non provvede a mantenerlo con la dovuta diligenza.
Il costo della riparazione in questo caso resta a suo completo carico, come l’onere di risarcire i danni di coloro che ne hanno subiti a seguito di infiltrazioni.
Il condominio in quanto custode del lastrico a copertura dell’edificio, è tenuto ad intervenire su di esso qualora il singolo condomino che ne fa uso esclusivo, si astenga dal farlo.
Alle strutture sottostanti interne al lastrico dell’immobile invece, spetta al suo proprietario, salvo che il loro danneggiamento non abbia origine dal sovrastante astrico male mantenuto.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
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V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
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Last modified on Venerdì, 08 Marzo 2024 16:46

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