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VENDITA DI CASE EREDITATE, LA PLUSVALENZA NON SI TASSA

Nel caso in cui una persona ereditasse da sua madre i 2/6 di un immobile, dopo averne già ereditato 1/6 da padre nel 2003 e la parte restate ad un fratello con le stesse modalità avendo questo stabile in locazione a terzi volendo cedere le quote a una società immobiliare si chiede se la plusvalenza generata dalla cessione, che avviene prima dei 5 anni dell’acquisizione da parte di tali fratelli , è soggetta a tassazione e se tale plusvalenza, essendo pensionata in regime di quota 100 e che maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2027, potrebbe avere  conseguenze nel trattamento pensionistico.

- Il titolo di acquisizione dell’unità abitativa per successione ereditaria sottrae all’obbligo previsto all’0art 67 (Dpr 917/1986), in funzione della quale l’eventuale plusvalenza realizzata in seguito alla vendita non è soggetta a prelievo di imposta, neppure nell’evenienza in cui la durata del possesso sia inferiore a 5 anni.

-Nel caso in cui la vendita fosse redditualmente rilevante ( come potrebbe essere nel caso di una cessione di terreno edificabile), la tipologia di reddito così conseguito non interferirebbe con il diritto a percepire la pensione maturata nel regime di quota 100.

Informazioni a cura dell'ASSOCIAZIONE AZIENDA & FAMIGLIA TUTELATA
Via Fusinato n. 1 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/513630
www.aziendaefamigliatutelata.it

Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it

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Last modified on Venerdì, 22 Settembre 2023 08:18

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