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C’è anche questa possibilità, in quanto il regolamento con cui l’INPS ha disciplinato le dilazioni, prevede che il contribuente in base alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di alcune valutazioni, può presentare alla sede competente territoriale dei crediti oggetto della dilazione in corso principale, una domanda per poter accedere a un piano di “rateazione breve” di durata non superiore a sei mesi che possa consentire a fronte di una mancanza di liquidità temporanea, all’effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purchè regolarmente denunciata o imposta.
Tale operazione può essere effettuata per una sola volta nel corso della rateazione principale e con un pagamento da effettuare con un numero massimo di sei rate mensili; il periodo dilazionabile potrà essere: tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti ed un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.  Chi utilizza tale modalità e provvede al versamento delle rate richieste, nel numero massimo di 6, manterrà il requisito di correttezza contributiva; in tal caso il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto pagamento, delle rate in conto della “rateazione breve”.


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Lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale è irrilevante ai fini della successiva assunzione della partita Iva in regime forfettario, nel senso che non vi è un reddito da lavoro dipendente o autonomo abituale che potrebbe inficiare l’applicazione dell’aliquota ridotta start up; le prestazioni occasionali realizzano, infatti, reddito diverso ex articolo 67 del Dpr 917/1986 (Tuir) e non reddito professionale, ex articolo 53 del Tuir. I compensi sono realizzati solo da chi svolge attività abituale di lavoro autonomo, non occasionale. Pertanto non si vedono ostacoli all’applicazione del regime forfettario con aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.


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QUESITO:

Sul versamento della compatibilità professionale e della funzione di controllo, se una società fosse stata costituita in forma di srls sarebbe cambiato qualcosa?
Non sarebbe cambiato nulla…
Il decreto 155 del 26 luglio 2022 del ministero dello Sviluppo Economico, emanato in base al decreto legislativo 183 del 8 novembre 2011prevede la possibilità di inserire nello statuto che “la revisione legale dei conti è affidata a un organo di controllo/revisore nominato nella persona iscritta all’apposito registro ai sensi di legge”.
Tale previsione, del tutto nuova in quanto non contemplata nello statuto standard della società a responsabilità limitata semplificata non telematica, risolve alcuni interrogativi, tra cui il quesito.
Il fatto che la società a responsabilità limitata semplificata in questione incorra nell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per superamento di almeno uno dei parametri dimensionali previsti dall’art. 2477 del Codice civile, non necessariamente determina l’obbligo di trasformazione della stessa in società a responsabilità limitata ordinaria, essendo possibile una modifica dell’atto costitutivo standard al fine di tener conto delle possibilità offerte dal decreto 155 del luglio 2022.

 

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Il contratto “concordato” scade con il triennio e solo alla prima scadenza si intende prorogato di due anni, alla scadenza del contratto stesso, in mancanza di disdetta motivata da parte del locatore, si rinnova per un altro triennio e prosegue per altri due. I termini di durata del contratto sono tassativamente indicati dalla legge (art. 2 comma 5, legge 431/1998) e non possono essere derogati dalle parti.
Pertanto scaduta la proroga biennale, sostanzialmente si da via a un nuovo contratto, che può prevedere anche condizioni economiche diverse e che essendo nuovo è soggetto a nuova registrazione, contestualmente alla quale deve essere comunicata la volontà di optare per la tassazione mediante applicazione della cedolare secca, che sostituirà Irpef, addizionali e imposta di bollo o di registro.

 

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Le prestazioni rese dalla casa di riposo agli anziani per vitto, alloggio e assistenza personale sono esenti da IVA, infatti, in base all’art. 10 comma 1, n° 1 del Dpr 633/1972, sono esenti dall’imposta le prestazioni proprie degli orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani e simili comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Il regime di esenzione previsto per i servizi descritti si applica anche se la casa di riposo non è accreditata al Servizio sanitario nazionale.

 

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Il testamento è un atto revocabile a prescindere dalla forma in cui è stato redatto. Pertanto se viene redatto un testamento olografo successivo può revocare un testamento pubblicato precedentemente o viceversa.
Un testamento si può revocare in diversi modi:

  • Può essere semplicemente seguito da un successivo testamento, che contenga disposizioni incompatibili con quelle precedenti;
  • Nel testamento successivo si può anche inserire espressamente la frase “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”;
  •  Può essere oggetto di un apposito atto notarile con cui il testatore, in presenza di due testimoni, dichiari di revocare la disposizione precedente;
  •  Nel caso di un testamento olografo è possibile anche semplificare la distruzione volontaria da parte del testatore, ad esempio strappando o bruciando il foglio che lo contiene;
  •  Se il testamento olografo è stato scritto in più originali, devono essere distrutti tutti gli originali esistenti.
  •  Se il testamento olografo è conservato in deposito fiduciario presso un notaio o presso un altro soggetto, non è sufficiente ritirarlo per considerarlo revocato, ma occorre procedere alla sua distruzione.
  •  È prevista infine una revoca di diritto del testamento, nel caso di esistenza o sopravvenienza di figli discendenti, da parte di colui che al tempo in cui aveva proceduto alla disposizione non aveva o ignorava di avere figli o discendenti.

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Quesito
Nel caso in cui muoia una persona che oltre ad altri beni possiede un immobile (non abitazione principale) in comproprietà al 50% con la coniuge in comunione legale dei beni. Non risulta alcun testamento e le eredi sono la moglie e la figlia del defunto. Si chiede come vanno indicate, nella dichiarazione di successione, le quote dell’immobile in comproprietà?
È corretto riportare il 25% alla vedova e il 25% alla figlia? Successivamente dopo la voltura, si potrà inviare un’istanza in carta semplice all’ufficio del catasto per eliminare l’indicazione del regime di comunione dei beni dalla quota di proprietà del coniuge superstite, oppure tale richiesta può essere già fatta in sede di dichiarazione di successione?
Il de cuius possedeva anche un terreno, che in visura è riportato come particella divisa in due porzioni. In dichiarazione di successione è sufficiente indicare il foglio e la particella con il reddito dominicale complessivo, oppure si devono evidenziare entrambe le porzioni?

Secondo l’art. 581 del C. Civile, nell’ipotesi di concorso del coniuge con un solo figlio del de cuius, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità. L’eliminazione della dizione (comunione dei beni) nella visura catastale non è chiesta dalla legge; infatti, di per sé, il decesso del coniuge, scioglie il matrimonio e di conseguenza, pur se non espressamente contemplato tra le ipotesi di cui all’art. 191 del C Civile è causa di scioglimento della comunione legale. Per ultimo, alle indicazioni identificative del terreno da riportare in successione, i dati richiesti nel modello legale sono relativi a foglio e particella.

 

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Nel contratto di locazione, il deposito cauzionale è costituito da una somma di denaro che il conduttore versa al locatore a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, con particolare riguardo a eventuali danni che venissero arrecati all’immobile nel corso della locazione.
In questo modo il proprietario viene tutelato da danneggiamenti arrecati dal conduttore o dell’inadempimento al pagamento dei canoni o di altri oneri accessori.
Il deposito cauzionale è simile al pegno irregolare, in quanto il locatore può disporre del denaro ricevuto in deposito, purchè al termine della locazione restituisca la stessa somma.
Il locatore non potrà di sua iniziativa trattenere a fine rapporto il deposito cauzionale, ma nell’eventualità di danni potrà rivalersi sullo stesso sempre che il conduttore si dichiari d’accordo.
Diversamente, il proprietario dell’immobile dovrà restituire il deposito cauzionale al rilascio dell’immobile e agire giudizialmente per l’accertamento e la quantificazione del pregiudizio lamentato.
Qualora il locatore trattenga la somma dopo il rilascio, temendo, ad esempio danni non accertati giudizialmente, il conduttore potrà chiedere la restituzione con una azione legale, a sua volta, il locatore potrà rivendicare in via riconvenzionale pretese risarcitorie per eventuali danni.
È bene precisare che, in mancanza di verbale di rilascio, nel quale il locatore da atto dell’assenza di danni e dell’integrale pagamento delle obbligazioni del conduttore, la restituzione spontanea del deposito cauzionale non assume ulteriore significato di dichiarazione implicita della insussistenza di obbligazioni inadempiute da parte del conduttore.

 

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Quesito
Se una srl avente per oggetto la costruzione di immobili abitativi per la vendita, costruisce su un terreno edificabile di proprietà immobili abitativi in osservanza della legge TUPINI (n° 408/1949) volendo procedere alla cessione agevolata a un socio di un appartamento allo stato grezzo in corso di costruzione (non ancora ultimato) quale aliquota IVA va applicata? Come deve essere calcolato il prezzo di cessione agevolata?

In quanto alle assegnazioni e cessioni di beni ai soci, la legge di Bilancio (n° 197/2022) non prevede alcun trattamento agevolato con riferimento all’IVA.
Per parlare di fabbricato è necessario che esista almeno un rustico comprensivo delle mura preliminari delle singole unità, con copertura completata.
Nella circolare 12/E/2007 è precisato che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo Iva, in un momento anteriore alla sua ultimazione, deve essere in ogni caso assoggettato a IVA. Ipotizzando la detrazione del tributo IVA da parte della Srl, la base imponibile di una “cessione” (e non di una assegnazione) si determina in modo “ordinario” cioè in base al corrispettivo pattuito.
Circa l’aliquota, è la tabella A, allegata al Dpr 633/1972 a fornire le indicazioni del caso: in presenza di requisiti cosiddetti prima casa, l’aliquota è del 10%.

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Qualora uno dei genitori non sia d’accordo sul fatto che i nonni possano stare almeno un pomeriggio a settimana con i nipoti, la procedura per il ripristino non è complessa ma relativamente rapida, anche se, la tempistica dipende soprattutto dai ritmi e dai carichi processuali dei vari Tribunali.
Come primo passo è consigliabile rivolgersi ad un avvocato di fiducia che tenterà di risolvere la situazione via bonaria almeno per quanto possibile cioè invitando il genitore a consentire gli incontri con i suoi nipoti.
Se non si otterrà l’esito sperato, quindi, solo come approdo estremo, avvierà una vera causa ricorrendo al Tribunale per i Minorenni del luogo abituale di residenza dei minori. Azione prevista a tutela dei nonni, dall’art. 317bis del Codice Civile. Il giudice esaminerà la vicenda, sentirà i minorenni se non siano troppo piccoli, quando avrà un quadro chiaro dei fatti adotterà la soluzione che riterrà più adatta a garantirne l’interesse.

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