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Il quesito riguarda una persona deceduta alcuni anni fa senza lasciare testamento e che risultata intestataria di buoni fruttiferi postali, lasciando due fratelli.
Nel momento della morte, gli unici eredi erano i suoi fratelli che non incassarono nulla ne presentarono la dichiarazione di successione.
Successivamente uno dei fratelli è deceduto lasciando tre figli.
Pertanto gli eredi rimasti sono il fratello e i tre nipoti.
Nel caso cambiassero idea e volessero dividere le quote come si deve procedere?
Il patrimonio ereditario dei soggetti deve essere suddiviso tra i due fratelli, in parte perfettamente uguale tra loro.
Pertanto i buoni fruttiferi postali dovranno essere ripartiti per metà a favore del fratello superstite e per l’altra metà a favore dei nipoti, figli dell’altro fratello defunto.

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Se per causa di impedimenti dalla propria volontà venisse a mancare la presentazione nei tempi stabiliti da parte delle imprese del file contenente le dichiarazioni per il monitoraggio degli aiuti di stato e fosse scartato, in tal caso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, come all’interno delle istruzioni alla compilazione dell’autodichiarazione, l’onere dichiarativo spetta ai soggetti che hanno ricevuto gli aiuti del cosiddetto “regime ombrello”, ma non è stabilita alcuna sanzione in caso di ommessa presentazione della dichiarazione.
È previsto solo che l’omissione e/o indicazione non veritiera di dati posso fare incorrere in sanzioni amministrative o in alcuni casi penali.
Pertanto il beneficiario delle misure ex articolo 1, comma 13 del DL 41/2021 non dovrebbe incorrere in alcuna sanzione se non presentasse il modello, indicando successivamente gli aiuti ricevuti all’interno della dichiarazione dei redditi.

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Dopo mesi di attesa, la risoluzione della SOA (Società Organismo di Attestazione) nei lavori collegati ai bonus edilizi è diventata operativa.
La stretta messa in piedi lo scorso 21 maggio, con l’articolo 10-bis del decreto legge n 21/2022 non aveva avuto effetti diretti prima dell’inizio del 2023. Ora però le cose iniziano a muoversi.
Infatti dal primo di gennaio, i nuovi obblighi sono partiti: L’attestazione Soa, tipica dei contratti pubblici, diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516mila euro che ottengono incentivi fiscali.
La novità punta ad aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano grandi lavori per i quali si ottengono i bonus.
Per il rilascio della qualificazione Soa si verifica una lunga serie di requisiti, come l’essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose.
Si fanno soprattutto verifiche su capacità economiche, attrezzature e personale dipendente. In pratica, è impossibile che un’impresa appena costituita, e magari improvvisata ottenga una qualificazione di questo tipo.
A poche settimane dalla partenza dell’adempimento però, il mercato viaggia nell’incertezza, perché la norma che regola questo obbligo presenta ambiguità, che sono state chiarite solo in parte.
Infatti, dall’Ance dall’associazione dei costruttori e anche dal Consiglio nazionale dei commercialisti è arrivata la richiesta di delucidazione ufficiale soprattutto su due aspetti: il periodo transitorio e la modalità di applicazione delle regole sui contratti pubblici.

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Ci sono una serie di adempimenti che devono essere osservati dal beneficiario per poter accedere all’agevolazione.
Innanzitutto, salvo nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano quest’obbligo, deve essere inviata all’ASL competente per territorio una comunicazione (con raccomandata AR o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
- Generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- Dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con l’assunzione di responsabilità, da parte della stessa, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- Natura dell’intervento da realizzare.
- Data di inizio dell’intervento di recupero.

È inoltre necessario indicare nella Dichiarazione dei Redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal proprietario gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre per gli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, deve essere trasmessa entro 90 gg dalla fine dei lavori la cosiddetta “Comunicazione Semplificata” all’ENEA.
Il mancato invio, comunque non determina la decadenza del bonus.
- Per fluire della detrazione, è necessario che le spese siano pagate esclusivamente con Bonifico Parlante dal quale risulti che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.
- Indicare il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
- Indicare inoltre il numero di partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sono escluse dall’obbligo di pagamento con bonifico parlante le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per la concessione, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori nonché per l’ex Tosapossia il Canone unico patrimoniale.
Per quanto riguarda il trasferimento della detrazione, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto di interventi la detrazione non usata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’immobile.
Per poter determinare chi possa fluire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette per intero solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

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Interessanti agevolazioni per le compravendite di immobili effettuate fino al 31 dicembre 2024 da persone fisiche (sia come prima che seconda casa) è prevista la detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96mila euro).
La detrazione si recupera in cinque anni in sede di dichiarazione dei redditi in alternativa è possibile optare per la cessione del credito di imposta, anche a seguito di sconto in fattura, ma solo se al 17 febbraio 2022 sia regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato.
Per questa agevolazione non è necessario il Sal (stato avanzamento lavori) ne è richiesta l’osservanza per la congruità delle spese.
Per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2022 si applicava con l’aliquota del 110%.
OPZIONI DELLO SCONTO IN FATTURA
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi e alla cessione del credito corrispondente a terzi, è possibile, ma solo se al 17 febbraio 2022 sia regolarmente registrato il contratto preliminare ossia stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato, optare per lo sconto in fattura dello stesso importo (al massimo di 81.600 euro).


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Le vigenti normative stabiliscono che volendo dare in comodato d’uso gratuito ad un figlio un appartamento per un tempo e/o per un uso determinato, con l’obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta dopo un determinato periodo, si applica quanto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.
In assenza di una forma prescritta dalla legge, il contratto può essere concluso liberamente, non necessitando dell’intervento del notaio.
L’ adempimento della registrazione serve per fruire dell’agevolazione IMU

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Se gli aumenti praticati dal proprio fornitore di energia elettrica risultassero in regola con le previsioni contrattuali e di legge, al cliente insoddisfatto non resta che optare per un altro venditore/fornitore che offre la tariffa più adeguata alle proprie esigenze.
Bisogna però rispettare il termine per poter recedere dal proprio contratto, solo così si eviteranno fastidiose penali.
Per facilitare la ricerca del fornitore più conveniente è possibile utilizzare la piattaforma web gestita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e raggiungibile dall’indirizzo internet www.ilportaleofferte.it.
Attraverso tale portale, tutti i clienti domestici e le piccole imprese, oltre a ricevere ogni tipo di informazione potranno confrontare e scegliere in modo immediato e in sicurezza le offerte di elettricità e gas naturale piu conveniente nel mercato.
Prima di effettuare la ricerca è bene avere i dati precisi dei propri consumi, che sono sempre reperibili sul sito Arera accedendo e registrandosi al portale www.consumienergia.it/portaleConsumi/

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Se gli interventi di ristrutturazione del bagno, ampliamento e sostituzione delle porte sono qualificati dal DM 236/1989 come lavori di abbattimento delle barriere, è possibile fluire del bonus detrazione al 75%.
Nella detrazione rientrano anche le spese per le opere di completamento degli interventi, come la sistemazione della pavimentazione, la sostituzione dei sanitati e l’adeguamento dell’impianto elettrico.

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La spesa massima che può essere applicato il bonus mobili nel 2023 è di € 8mila. La legge di bilancio ha in parte neutralizzato la riduzione a € 5mila prevista dalla manovra dello scorso anno
Pertanto la situazione dei limiti di spesa oggi è la seguente:
-€ 10mila per le spese sostenute nel 2022
-€ 8mila nel 2023
-€ 5mila nel 2024
È bene tenere presente tali cifre, in quanto la legge istitutiva del bonus mobili (art.16 comma 2 del DL 63/2013) impone di scomputare le spese sostenute nell’anno precedente e riferibili alla stessa operazione.
Ad esempio, se un contribuente spende € 6mila nel 2022 per l’acquisto agevolato degli arredi, quest’anno gli restano € 2mila di spese agevolabili.
Stessa cosa per il 2024: se quest’anno vengono spesi € 4mila, l’anno prossimo ne rimangono solo mille.
Bisogna fare attenzione però quando si fanno questi ragionamenti sui limiti di spesa, si deve tenere in considerazione il vincolo generale previsto dalla normativa sul bonus mobili.
L’agevolazione sugli arredi spetta solo ai contribuenti che beneficiano della detrazione sul reddito edilizio del 50% (art 16-bis del Tuir) per interventi che siano almeno di manutenzione straordinaria nei singoli immobili e siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avvengono gli acquisti agevolati.
Pertanto per sfruttare il bonus mobili nel 2023 è necessario che l’intervento edilizio sia iniziato dal 1° gennaio 2022, se è cominciato prima, quest’anno non si ha diritto all’agevolazione.
Per dimostrare la data di avvio dell’intervento edilizio ci sono diverse possibilità:

  • Utilizzare le abilitazioni (amministrative necessarie per i lavori (es. la CILA)
  • Ricorrere alla comunicazione preventiva alla ASL (quando richiesta dalla normativa specifica in materia)
  • Predisporre una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, quando l’intervento ricade nell’attività edilizia (in pratica, si tratta di un’autocertificazione firmata dal contribuente, accompagnata dalla sua carta di identità, in cui si indica l’immobile oggetto di lavori riportandone i dati catastali si dichiara che l’intervento eseguito non richiede permessi o titoli abilitativi).

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In una SRL composta da due soci di cui uno detiene il 10% delle quote e l’altro l’usufrutto sul 90% delle restanti quote; delle quali il socio A è unico proprietario.
Il socio A è l’Amministratore Unico, pertanto è iscritto ai fini INPS e di conseguenza versa sia i contributi fissi che quelli variabili (sul 10% dell’utile della srl) il socio B è iscritto all’INPS come collaboratore familiare del socio A; in quanto tale, versa i contributi fissi.
Per i soci lavorativi di SRL, iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Qualora l’usufruttuario sia socio della società egli dovrà essere inquadrato come coadiuvante (persona che presta la sua attività all’interno dell’impresa) e i contributi saranno pagati sulla base dell’utile attribuito.
Di conseguenza, il socio B dovrà pagare la contribuzione sul 90% del reddito e anche sulla parte della contribuzione variabile.
Il socio A essendo anche amministratore, dovrà, se percepisce compensi, pagare i contributi anche alla gestione separata INPS, di cui l’art 2, comma 26, della legge 335/1995.

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